martedì 9 marzo 2010

Sgravi Fiscali, rimborsi e agevolazioni su reti e materassi

NEWS: SGRAVI FISCALI, RIMBORSI E AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI MATERASSI E RETI AD USO MEDICO


Le recenti disposiozioni normative hanno stabilito, che i consumatori che affronterranno l'acquisto di materassi Dorelan (a 3 strati), su prescrizione medica, potranno usufruire di sgravi fiscali, sconti e agevolazioni come da D.M. 332 del 27 Agosto 1999:


Detrazione dell'iva al 19%

La qualifica di Dispositivi Medici di Classe 1 e la loro marcatura,
permette a questi modelli di beneficiare della detrazione di imposta per spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).
Pertanto la spesa sostenuta per l'acquisto dei prodotti, in myform (3 strati) potrà essere detratta come spesa sanitaria
per un ammontare pari al 19% (per la parte che supera la franchigia di euro 129,11 da applicarsi sull'ammontare complessivo di
tutte le spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di imposta al quale si riferisce l'acquisto.
Per usufruire di tale opportunità, è necessario fornire la seguente documentazione:
* prescrizione su carta intestata del medico curante (e/o specialista) attestante la necessità dell'utilizzo dei prodotti sopra indicati
* fattura intestata al contribuente cui si riferisce la spesa o scontrino fiscale contenente i dati: natura, qualità e quantità dei beni acquistati
e codice fiscale del destinatario.
Questa documentazione deve essere conservata con la dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni.
Va sottolineato che il presupposto per la detrazione delle spese sostenute, deve essere riconducibile ad una patologia conprovata dalla prescrizione medica
e attestante la necessità per la quale la spesa si è resa necessaria.
Per avere i dispositivi medici Dorsal deve esserci sempre un nesso di causalità tra la patologia del contribuente e il prodotto,
che deve essere compreso nell'elenco 2 del D.M. n. 332 del 27 agosto 1999, emanato dal Ministero della Sanità.










Detrazione dell'iva al 4%
Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili,
oltre alle persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92,
anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile,
di lavoro, di guerra, eccetera. Anche i grandi invalidi di guerra di cui all’articolo 14 del T.U. n. 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate,
sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo
4 della legge n. 104/92. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione
dei benefici pensionistici. I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92 possono attestare la sussistenza
delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge
(dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità
del sottoscrittore) facendo riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità. Sia per gli oneri
per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito complessivo
(v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese, cap. 5) occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata
dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:

* per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche
la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina,
da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.
In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall’esercente l’arte ausiliaria,
il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica,
il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere
a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è
stata acquistata;
* per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze,
occorre acquisire e conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a
facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi
dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

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